I.M.U. – ISTRUZIONI PER L’USO


Dal Sindaco di Sillavengo, Dott. Ing. IVO ZANETTA, riceviamo questo articolo, che verrà in parte pubblicato sul prossimo numero delle "Cronache".

Vista l'importanza dell'argomento ci è sembrato giusto anticiparlo nella forma completa.





IMPOSTA MUNICIPALE UNICA I.M.U. – ISTRUZIONI PER L’USO


Il 18 giugno scade il termine di versamento della prima rata dell’Imposta Municipale Unica sperimentale, meglio conosciuta come I.M.U., e naturalmente sono molte le preoccupazioni al riguardo.

L’IMU è stata istituita con il decreto legislativo 23/2011 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale) all’art. 8 e avrebbe dovuto entrare in vigore nel 2014; è stata anticipata con alcune modifiche al 2012 dal cosiddetto “Decreto Salva Italia” 201/2011 ed è caratterizzata dalla compresenza dello Stato e del Comune tra i beneficiari dell’imposta.
Nello specifico, la legge fissa la cosiddetta “aliquota base” e stabilisce che l’imposta versata su abitazione principale (comprese pertinenze) e fabbricati categoria D10 , con aliquota base dello 0,4%,viene incamerata dal Comune, mentre per quel che riguarda altri fabbricati (seconde case, fabbricati industriali, artigianali, commerciali etc), terreni agricoli e terreni fabbricabili , l’aliquota base è dello 0,76% e l’imposta viene incamerata per lo 0,38% dallo Stato e per la restante quota dal Comune.
La legge ha dettato chiaramente le regole della nuova imposta, lasciando limitati spazi di manovra ai Comuni che hanno ben poca materia lasciata alla potestà regolamentare e pesanti decurtazioni dai trasferimenti statali legati alla entrata in vigore dell’imposta stessa; i Comuni possono deliberare aumenti o diminuzioni delle aliquote, entro limiti fissati, lasciando inalterata la quota a favore dello Stato.
La parte più controversa è quella riguardante la tassazione sull’abitazione principale, anche se “ammorbidita” dalle detrazioni di imposta che agevolano le famiglie con figli di età inferiore ai 26 anni (€ 50,00 ogni figlio su base annuale) e dalla detrazione fissa di € 200,00 su base annuale .
E’ stata abrogata con specifico comma del D. Lgs. 201/2011 la possibilità di considerare abitazione principale quella data in comodato gratuito a genitori e figli, pertanto per disposizione di legge dello Stato, tutti i fabbricati occupati anche gratuitamente da parenti ed affini entro il primo grado (genitori, figli, suoceri, generi, nuore) rientrano nella categoria degli “altri fabbricati” e tassati di conseguenza come “seconda casa”.

L’imposta si può pagare esclusivamente con modello F24 e non è più possibile pagare con il bollettino postale.

Vediamo, una per una, le varie categorie di immobili cercando di fornire qualche chiarimento.

ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE: Si intende abitazione principale l’unità immobiliare (un solo mappale!) di residenza del nucleo familiare ; se l’immobile è accatastato su due o più mappali, uno solo potrà essere considerato abitazione principale e quindi fruire di aliquota inferiore e detrazioni.
Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C6 E C7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria indicata; in caso di possesso di più fabbricati delle categorie elencate, uno solo potrà essere tassato a regime agevolato, mentre gli rientreranno nella categoria degli “altri fabbricati”.
Per ogni nucleo familiare si può considerare una sola abitazione principale.
La prima rata si versa alla aliquota base dello 0,4%, con una detrazione ANNUA di € 200,00 oltre ad una ulteriore detrazione ANNUA di € 50,00 per ogni figlio residente in famiglia di età inferiore a 26 anni.
E’ possibile versare l’imposta per il 30% entro il 18 giugno con calcolo ad aliquota base e per il 30% entro il 17 settembre con calcolo ad aliquota base; entro il 16 dicembre si versa il conguaglio alla aliquota base eventualmente aggiornata dallo Stato oltre alle eventuali aggiunte deliberate dal Comune;

ALTRI FABBRICATI E TERRENI: rientrano tra gli altri fabbricati tutte le unità immobiliari di categoria A diverse dalla unità immobiliare adibita ad abitazione principale, tutti gli immobili di categoria C diversi dalle pertinenze ecc, e tutti gli altri immobili; godono di una trattazione separata solo gli immobili di cat. D10.
Per i terreni edificabili si utilizza il valore venale deliberato dal Comune.
L’aliquota base stabilita dallo Stato è dello 0,76%, di cui la metà a favore dello Stato, ed è prevista la riduzione della base imponibile del 50% per gli immobili di interesse storico/artistico e per gli immobili inagibili o inabitabili limitatamente per il periodo per il quale sussiste l’inagibilità.
L’imposta si versa per il 50% calcolata ad aliquota base entro il 18 giugno; entro il 16 dicembre si versa il conguaglio alla aliquota base eventualmente aggiornata dallo Stato oltre alle aggiunte deliberate dal Comune;

IMMOBILI CATEGORIA D10: sono i fabbricati agricoli strumentali, l’imposta si versa per il 30% alla aliquota base dello 0,2% entro il 18 giugno; entro il 10 dicembre lo Stato si riserva di rivedere, sulla base del gettito della 1^ rata, l’aliquota base; entro il 16 dicembre si versa il conguaglio con il calcolo effettuato con l’eventuale nuova aliquota.
In caso di nuovo accatastamento in corso d’anno si versa l’imposta a saldo entro il 16 dicembre.

CALCOLO DEL VALORE DELL’IMMOBILE
Per calcolare l’imposta occorre per prima cosa calcolare il valore sul quale applicare l’aliquota percentuale.
Il valore si calcola moltiplicando la rendita catastale vigente al 1° gennaio dell’anno di imposta , rivalutata del 5%, per i seguenti moltiplicatori:
categoria A, C/2, C/6, C/7 moltiplicatore 160
categoria. B, C/3, C/4, C/5 moltiplicatore 140
categoria A/10, D/5 moltiplicatore 80
categoria D moltiplicatore 60 (65 dal 1.1.2013)
categoria C/1 moltiplicatore 55
terreni agricoli non condotti direttamente: moltiplicatore 135
terreni agricoli condotti direttamente moltiplicatore 110
quindi, per fare un esempio, una seconda casa con rendita catastale di € 300,00 paga la prima rata dell’imposta così:
300,00 (rendita) x 1,05 (rivalutazione) x 160 (moltiplicatore) = 50.400,00 (valore)
50.400,00 x 0,76% (aliquota base) = 383,04 (imposta annua ad aliquota base)
383,04 : 2= 191,52 rata 50% aliquota base da versare a giugno.

Per il calcolo di dicembre occorre attendere le aliquote definitive.

TERRENI AGRICOLI DIRETTAMENTE CONDOTTI

I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, se direttamente condotti dal proprietario sono soggetti all’imposta limitatamente alla parte di valore eccedente i € 6.000,00 con le seguenti riduzioni:
a) del 70% dell’imposta gravante sulla parte di valore tra € 6.000,00 ed € 15.500,00;
b) del 50% dell’imposta gravante sulla parte di valore tra € 15.500,00 ed € 25.500,00
c) del 25% dell’imposta gravante sulla parte di valore tra € 25.500,00 ed € 32.000,00;

Tutti i cittadini proprietari di immobili situati nei Comuni associati all’Unione Bassa Sesia riceveranno a casa propria il prospetto di calcolo dell’imposta e il fac simile del modello F24 per il versamento, con una breve nota introduttiva.
Nel prospetto di calcolo vengono distinti gli immobili nelle categorie di tassazione: abitazione principale e pertinenze, altri fabbricati, immobili Cat. D, immobili cat. D10 (fabbricati agricoli strumentali), terreni edificabili, terreni agricoli, terreni agricoli condotti direttamente.
Gli uffici comunali sono a disposizione per ogni chiarimento in materia; per ottenere la stampa del modelloF24 personalizzato (solo per Sillavengo!) occorre effettuare una prenotazione direttamente presso gli uffici comunali, telefonando al numero 0321825117 o mandando una mail alla casella istituzionale municipio@comune.sillavengo.no.it .
Sul sito Internet del Comune di Sillavengo www.comune.sillavengo.no.it sono pubblicate le aliquote deliberate dal Comune (da utilizzarsi solo per il versamento a saldo di dicembre e salvo variazioni) ed il regolamento comunale.

Per chi volesse saperne di più……
D. Lgs. 504/1992
D. Lgs. 23/2011
D. Lgs. 201/2011
L. 44/2012 di conversione del D.L. 16/2012

TG3 CARPIGNANO